Agevolazioni prima casa per i giovani under 36
Nel decreto Sostegni bis è presente un pacchetto di agevolazioni fiscali a favore dei giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni per stimolare l’acquisto di una casa di proprietà. Cosa prevede la norma? La norma prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa” a favore di soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. A quali tipologie di acquisto di immobili si applicano le agevolazioni fiscali previste dal dl sostegni –bis? La norma fa riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di “prima casa” e, quindi, escluse quelle di categoria catastale A1, A8, A9. Anche le relative pertinenze beneficiano di questa agevolazione fiscale. La norma si applica anche quando la cessione delle case di abitazione con i requisiti di “prima casa” avvenga da parte di un’impresa. Chi ha diritto alle agevolazioni fiscali? Le agevolazioni fiscali previste dal decreto sostegni-bis sono esclusivamente a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui. Cosa succede per chi acquista da impresa? La norma riconosce agli acquirenti un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi. L’esenzione fiscale vale anche per i mutui? La norma dispone l’esenzione dall’imposta sostitutiva, che sarebbe dovuta nella misura dello 0,25% per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo relativi alle abitazioni prima casa. La sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario. Quando entra in vigore la norma e fino quando sarà possibile usufruire delle agevolazioni? Le misure contenute nel decreto “sostegni bis” si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022. Quando si decade dai benefici prima casa? Cosa succede in questo caso? Si decade dall'agevolazione prima casa per dichiarazione mendace, alienazione dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno, mancata alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa. In queste ipotesi, venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni ‘prima casa’, l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%. Cosa succede se non si rispettano i requisiti di età e di reddito previsti dalla legge? Laddove l’Agenzia delle Entrate riscontri l’insussistenza degli altri requisiti previsti come l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere corrisposte le imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi. Non essendo venuti meno i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’, l’imposta di registro sarà pagata nella misura del 2% e l’imposta sostitutiva per il finanziamento nella misura ordinaria dello 0,25%.
Obblighi dell'acquirente di un immobile per una corretta compravendita
Per una corretta realizzazione della compravendita immobiliare, il compratore dovrà: - confermare se lo stato di fatto dell’immobile, visionato nel corso del sopralluogo, è conforme alla planimetria catastale; - confermare se usufruisce di agevolazioni fiscali per la prima casa e di eventuali crediti di imposta (ossia se è in procinto di vendere la prima casa o l'ha venduta da meno di un anno); in tale ultimo caso dovrà fornire al notaio l’atto di acquisto e di vendita della casa; - confermare se si è avvalso di un mediatore; in tal caso occorrerà comunicare al notaio il nominativo del mediatore con relativi dati come sopra indicato. All'atto di vendita il compratore dovrà fornire: - certificato di stato libero o estratto riassunto dall'atto di matrimonio; - eventuale certificazione notarile originale inerente la vendita del suo vecchio appartamento per il ”credito di imposta“; copia di bonifici o mezzi di pagamento per caparra, prezzo dell'immobile e provvigione del mediatore.
Compravendita immobiliare - gli obblighi del venditore.
Compravendita immobiliare, gli obblighi del venditore Nella compravendita immobiliare è necessario che venditore e acquirente collaborino il più possibile, apportando tutta una serie di documenti necessari alla corretta realizzazione dell'atto di vendita. Vediamo quali sono i principali adempimenti da portare a termine in una transazione, cominciando dagli obblighi del venditore Il venditore di una casa dovrà fornire tutta una serie di documenti e realizzare alcuni importi adempimenti, tra cui i principali, come spiega il Notariato, sono i seguenti. - copia del suo atto notarile di acquisto con nota di trascrizione (o la dichiarazione di successione e i relativi documenti) e regolamento di condominio; - planimetria catastale (cioè quella depositata in catasto) evidenziando se la casa è di fatto uguale alla planimetria. Il venditore dovrà attestare al momento della sottoscrizione dell atto definitivo, a pena di nullità dello stesso, la conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto con lo stato di fatto; - tutti i provvedimenti edilizi e urbanistici (segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività, permessi di costruire, condoni etc.) che riguardano la casa, con tutti i documenti presentati al comune (piantine, ricevute di pagamento e simili); - certificato di agibilità; - certificato di stato libero o estratto riassunto dall'atto di matrimonio. Dovrà quindi comunicare se: - l'immobile è locato a terzi; in caso positivo dovrà consegnare il contratto di locazione; - gli impianti interni sono a norma di legge e se è in possesso delle dichiarazioni di conformità degli impianti e del libretto di uso e manutenzione ove prescritto; in caso contrario andranno fatti redigere da un tecnico specializzato salva diversa pattuizione tra le parti. Se l'immobile è gravato da ipoteca dovrà fornire: - copia del contratto di mutuo; - ricevuta del versamento di estinzione mutuo o l'ultimo bollettino; - eventuale copia dell'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca o richiesta di estinzione d’ufficio. Dovrà quindi comunicare se: - l'unità immobiliare è dotata di attestato di certificazione energetica; - ha mai usufruito di detrazioni fiscali di ogni tipo per lavori di ristrutturazione o per risparmi energetici; in caso positivo si dovrà precisare se tali detrazioni rimarranno in capo al venditore o passeranno all’acquirente; - è intervenuto un mediatore; in tal caso dovrà comunicare il nominativo con relativi dati (nome, partita iva, codice fiscale, numero di iscrizione al REA presso la C.C.I.A.A.), costo della mediazione e copia dei mezzi di pagamento usati. Dovrà inoltre far predisporre all'amministratore di condominio una comunicazione dalla quale risulti: - che gli oneri condominiali inerenti l'unità immobiliare in oggetto sono stati regolarmente pagati; - se ci sono delibere condominiali o lavori in corso che comportino spese straordinarie; - se ci sono liti giudiziarie pendenti; - se il condominio è dotato del contratto di servizio energia. Dovrà anche farsi consegnare dall'amministratore di condominio copia del provvedimento di agibilità. All'atto di vendita infine dovrà portare: - lettera dell'amministrazione di condominio che attesti quanto sopra; - certificato di stato libero o estratto riassunto dall'atto di matrimonio (se vi sono stati mutamenti rispetto ai dati comunicati in occasione del preliminare); - le chiavi di casa.
Detrazione IVA del 50% per l'acquisto di abitazioni in classe A o B.
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 56, l. 28 dicembre 2015, n. 208) prevede interessanti bonus per chi intende comprare casa. Oltre alla proroga della detrazione fiscale del 50% per la ristrutturazione, quella al 65% per interventi di risparmio energetico e il nuovo bonus mobili riservato alle giovani coppie under 35 anni che acquistano la prima casa, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova detrazione del 50% sull’Iva per chi acquista immobili in classe A o B entro il 31 dicembre 2016. La detrazione si applica esclusivamente all’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe A e B, di qualsiasi categoria catastale (quindi anche immobili di lusso o di pregio) che siano trattate da imprese di costruzioni, di ripristino o ristrutturatrici. Chi acquista la casa deve versare l’Iva su cui è prevista una detrazione ai fini Irpef pari al 50% sul corrispettivo d’acquisto. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e l’acquisto deve essere effettuato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. La detrazione Iva è cumulabile con altre agevolazioni Irpef, ovvero: chi acquista un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato può fruire sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto sia la detrazione Irpef per la ristrutturazione (sempre solo fino al 31 dicembre 2016) del 50% da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, ma entro il tetto dei 96.000 €. Ad esempio, se si acquista un appartamento (all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato), al prezzo di 250.000 € + Iva al 4%, per un totale di 260.000 €, la detrazione corrisponderà al 50% dell’Iva pagata, quindi 5.000 € Euro (il 50% di 10.000 €) e alla detrazione del 50% calcolata sul 25% del costo dell’immobile rimasto a mio carico, pari a 31.875 € [(260.000-5.000)×25%]×50%. Non è invece possibile cumulare due agevolazioni sulla medesima spesa, perciò la detrazione Irpef per la ristrutturazione non è applicabile anche all’Iva per la quale si è sfruttata la nuova agevolazione.
BASTIA SOSTENIBILE
Siamo lieti di comunicare che la nostra Agenzia è Partner esclusivo dell'iniziativa immobiliare denominata "Bastia Sostenibile". Siamo disponibili per qualsiasi informazione e per la visione della documentazione presso la nostra Agenzia - Treponti di Teolo via Euganea n. 151. Per consultare le proposte di Bastia Sostenibile visita il sito internet: http://www.bastia-sostenibile.it/