Compravendita immobiliare - gli obblighi del venditore.
Compravendita immobiliare, gli obblighi del venditore Nella compravendita immobiliare è necessario che venditore e acquirente collaborino il più possibile, apportando tutta una serie di documenti necessari alla corretta realizzazione dell'atto di vendita. Vediamo quali sono i principali adempimenti da portare a termine in una transazione, cominciando dagli obblighi del venditore Il venditore di una casa dovrà fornire tutta una serie di documenti e realizzare alcuni importi adempimenti, tra cui i principali, come spiega il Notariato, sono i seguenti. - copia del suo atto notarile di acquisto con nota di trascrizione (o la dichiarazione di successione e i relativi documenti) e regolamento di condominio; - planimetria catastale (cioè quella depositata in catasto) evidenziando se la casa è di fatto uguale alla planimetria. Il venditore dovrà attestare al momento della sottoscrizione dell atto definitivo, a pena di nullità dello stesso, la conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto con lo stato di fatto; - tutti i provvedimenti edilizi e urbanistici (segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività, permessi di costruire, condoni etc.) che riguardano la casa, con tutti i documenti presentati al comune (piantine, ricevute di pagamento e simili); - certificato di agibilità; - certificato di stato libero o estratto riassunto dall'atto di matrimonio. Dovrà quindi comunicare se: - l'immobile è locato a terzi; in caso positivo dovrà consegnare il contratto di locazione; - gli impianti interni sono a norma di legge e se è in possesso delle dichiarazioni di conformità degli impianti e del libretto di uso e manutenzione ove prescritto; in caso contrario andranno fatti redigere da un tecnico specializzato salva diversa pattuizione tra le parti. Se l'immobile è gravato da ipoteca dovrà fornire: - copia del contratto di mutuo; - ricevuta del versamento di estinzione mutuo o l'ultimo bollettino; - eventuale copia dell'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca o richiesta di estinzione d’ufficio. Dovrà quindi comunicare se: - l'unità immobiliare è dotata di attestato di certificazione energetica; - ha mai usufruito di detrazioni fiscali di ogni tipo per lavori di ristrutturazione o per risparmi energetici; in caso positivo si dovrà precisare se tali detrazioni rimarranno in capo al venditore o passeranno all’acquirente; - è intervenuto un mediatore; in tal caso dovrà comunicare il nominativo con relativi dati (nome, partita iva, codice fiscale, numero di iscrizione al REA presso la C.C.I.A.A.), costo della mediazione e copia dei mezzi di pagamento usati. Dovrà inoltre far predisporre all'amministratore di condominio una comunicazione dalla quale risulti: - che gli oneri condominiali inerenti l'unità immobiliare in oggetto sono stati regolarmente pagati; - se ci sono delibere condominiali o lavori in corso che comportino spese straordinarie; - se ci sono liti giudiziarie pendenti; - se il condominio è dotato del contratto di servizio energia. Dovrà anche farsi consegnare dall'amministratore di condominio copia del provvedimento di agibilità. All'atto di vendita infine dovrà portare: - lettera dell'amministrazione di condominio che attesti quanto sopra; - certificato di stato libero o estratto riassunto dall'atto di matrimonio (se vi sono stati mutamenti rispetto ai dati comunicati in occasione del preliminare); - le chiavi di casa.
Obblighi dell'acquirente di un immobile per una corretta compravendita
Per una corretta realizzazione della compravendita immobiliare, il compratore dovrà: - confermare se lo stato di fatto dell’immobile, visionato nel corso del sopralluogo, è conforme alla planimetria catastale; - confermare se usufruisce di agevolazioni fiscali per la prima casa e di eventuali crediti di imposta (ossia se è in procinto di vendere la prima casa o l'ha venduta da meno di un anno); in tale ultimo caso dovrà fornire al notaio l’atto di acquisto e di vendita della casa; - confermare se si è avvalso di un mediatore; in tal caso occorrerà comunicare al notaio il nominativo del mediatore con relativi dati come sopra indicato. All'atto di vendita il compratore dovrà fornire: - certificato di stato libero o estratto riassunto dall'atto di matrimonio; - eventuale certificazione notarile originale inerente la vendita del suo vecchio appartamento per il ”credito di imposta“; copia di bonifici o mezzi di pagamento per caparra, prezzo dell'immobile e provvigione del mediatore.
Detrazione IVA del 50% per l'acquisto di abitazioni in classe A o B.
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 56, l. 28 dicembre 2015, n. 208) prevede interessanti bonus per chi intende comprare casa. Oltre alla proroga della detrazione fiscale del 50% per la ristrutturazione, quella al 65% per interventi di risparmio energetico e il nuovo bonus mobili riservato alle giovani coppie under 35 anni che acquistano la prima casa, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova detrazione del 50% sull’Iva per chi acquista immobili in classe A o B entro il 31 dicembre 2016. La detrazione si applica esclusivamente all’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe A e B, di qualsiasi categoria catastale (quindi anche immobili di lusso o di pregio) che siano trattate da imprese di costruzioni, di ripristino o ristrutturatrici. Chi acquista la casa deve versare l’Iva su cui è prevista una detrazione ai fini Irpef pari al 50% sul corrispettivo d’acquisto. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e l’acquisto deve essere effettuato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. La detrazione Iva è cumulabile con altre agevolazioni Irpef, ovvero: chi acquista un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato può fruire sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto sia la detrazione Irpef per la ristrutturazione (sempre solo fino al 31 dicembre 2016) del 50% da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, ma entro il tetto dei 96.000 €. Ad esempio, se si acquista un appartamento (all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato), al prezzo di 250.000 € + Iva al 4%, per un totale di 260.000 €, la detrazione corrisponderà al 50% dell’Iva pagata, quindi 5.000 € Euro (il 50% di 10.000 €) e alla detrazione del 50% calcolata sul 25% del costo dell’immobile rimasto a mio carico, pari a 31.875 € [(260.000-5.000)×25%]×50%. Non è invece possibile cumulare due agevolazioni sulla medesima spesa, perciò la detrazione Irpef per la ristrutturazione non è applicabile anche all’Iva per la quale si è sfruttata la nuova agevolazione.
BASTIA SOSTENIBILE
Siamo lieti di comunicare che la nostra Agenzia è Partner esclusivo dell'iniziativa immobiliare denominata "Bastia Sostenibile". Siamo disponibili per qualsiasi informazione e per la visione della documentazione presso la nostra Agenzia - Treponti di Teolo via Euganea n. 151. Per consultare le proposte di Bastia Sostenibile visita il sito internet: http://www.bastia-sostenibile.it/
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